Art. 27.

      1. L'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

      «Art. 20-septies. - (Promozione alla qualifica di revisore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica di revisore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i revisori tecnici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica».